Valutazione gratuita: previo invio di e-mail con allegata la scansione o le foto digitali (leggibili) del verbale ricevuto, oppure via fax 06 23312011 (impostando l'alta risoluzione), specificando la data in cui vi è stato notificato, verrà fornito, in tempi brevissimi e senza alcun impegno da parte vostra, un parere circa l'opportunità di presentare ricorso. Contattateci senza impegno ai nostri recapiti.
Trasparenza: insieme con il parere, verrà indicato il costo esatto per l'eventuale preparazione del/i ricorso/i.
Servizio "chiavi in mano": in caso di accettazione del preventivo, dopo avere versato l'importo tramite bonifico, non appena sarà pronta tutta la documentazione necessaria verrà preparato il ricorso, che riceverete via e-mail pronto per il deposito (dovrete solo stampare, firmare, allegare il verbale in originale completo della busta), insieme alle istruzioni per la spedizione. A questo punto il ricorrente dovrà recarsi all'udienza presso il Giudice di Pace, nella data ed ora che gli saranno comunicate dalla cancelleria o che dovrà richiedere telefonicamente.
Per molte sedi del Giudice di Pace è attiva la pre-iscrizione del ricorso via internet, che consente di essere aggiornati via e-mail circa lo stato del procedimento.
Servizio urgenze: nel caso sia imminente (meno di sette giorni) la scadenza del termine per presentare il ricorso, con un sovrapprezzo il ricorso verrà preparato con la massima priorità, in modo da rientrare comunque nei termini previsti.
Tariffe chiare: i costi sono omnicomprensivi e null'altro sarà richiesto oltre a quanto preventivato. Nel caso sia possibile accorpare più verbali in un unico ricorso, verrà applicata una riduzione valutata caso per caso.
ATTENZIONE: oltre ai costi di seguito indicati, per ogni ricorso (anche se riferito a più verbali) il ricorrente dovrà provvedere autonomamente al pagamento del contributo unificato di euro 30 e all'acquisto di una marca da bollo da euro 8.
Tariffe per la redazione del ricorso, in base agli importi minimi edittali delle sanzioni pecuniarie (6).
| Infrazione | Importo minimo sanzione | Sanzione accessoria | Costo ricorso "ordinario" | Costo ricorso "urgente" |
| superamento limite entro 10 Km/h | 38 euro | - | (1) | (1) |
| superamento limite oltre 10 Km/h entro 40 Km/h | 155 euro | 3 punti patente | 50 euro | 75 euro |
| superamento limite oltre 40 Km/h entro 60 Km/h | 500 euro | 6 punti patente (2) (4) | 90 euro | 120 euro |
| superamento limite oltre 60 Km/h | 779 euro | 10 punti patente (3) (5) | 125 euro | 155 euro |
Per le stesse infrazioni commesse alla guida dei veicoli di cui all'art. 142 c. 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l), le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie (sospensione patente) sono raddoppiate; se sono commesse da chi ha conseguito la patente di guida da non più di tre anni raddoppia la decurtazione di punti patente.
| Infrazione | Importo minimo sanzione | Sanzione accessoria | Costo ricorso "ordinario" | Costo ricorso "urgente" |
| superamento limite entro 10 Km/h | 76 euro | - | 40 euro |
55 euro |
| superamento limite oltre 10 Km/h entro 40 Km/h | 310 euro | 3 punti patente | 80 euro | 115 euro |
| superamento limite oltre 40 Km/h entro 60 Km/h | 1000 euro | 6 punti patente (2) (4) | 185 euro | 210 euro |
| superamento limite oltre 60 Km/h | 1558 euro | 10 punti patente (3) (5) | 225 euro | 285 euro |
Ricorso avverso verbale per omessa comunicazione dati conducente (art. 126-bis): tariffa unica euro 40,00.
Tutti gli importi si intendono IVA inclusa.
Per ogni prestazione verrà rilasciata regolare fattura.
Gli importi delle sanzioni sono aggiornati come disposto dalla Legge 29 luglio 2010 n. 120 (G.U. n. 175 del 30/07/2010, S.O. n. 171), in vigore dal 13/08/2010.
(1) Per questa sanzione, vista l'esiguità dell'importo e l'assenza di decurtazione di punti, si sconsiglia di fare ricorso. Per chi volesse comunque proporre opposizione, il costo è di euro 50 per il ricorso ordinario ed euro 62 per quello urgente.
(2) Da questa violazione consegue anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi (sanzioni accessorie raddoppiate se commesse alla guida dei veicoli di cui all'art. 142 c. 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l).
(3) Da questa violazione consegue anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi (sanzioni accessorie raddoppiate se commesse alla guida dei veicoli di cui all'art. 142 c. 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l).
(4) Se nell'arco di due anni viene violata per due volte la stessa norma, la sanzione accessoria è la sospensione della patente da otto a diciotto mesi.
(5) Se nell'arco di due anni viene violata per due volte la stessa norma, la sanzione accessoria è la revoca della patente.
(6) Ai sensi dell'art. 55 lett. b) della legge 15 luglio 2009, n. 94 (in vigore dall'8 agosto 2009) gli importi delle sanzioni sono aumentati di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
ATTENZIONE: il titolare della patente che, dopo la notifica di una qualunque violazione (anche diversa dall'eccesso di velocità) che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti, deve sottoporsi ad esame di idoneità tecnica.



