Con la Legge n. 120 del 29 luglio 2010 (G.U. n. 175 del 30/07/2010, S.O. n. 171), in vigore dal 13/08/2010 (salvo che per alcune norme in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione), sono state approvate numerose modifiche al Codice della Strada.
Le principali novità di interesse per gli utenti di questo portale sono le seguenti:
- i verbali relativi ad infrazioni non contestate immediatamente devono essere notificati entro 90 giorni dall'accertamento (prima erano 150);
- viene espressamente prevista la notifica al ricorrente, da parte della cancelleria del Giudice di Pace, a mezzo fax e, per i possessori di posta elettronica certificata e firma digitale, tramite e-mail;
- le sanzioni per eccesso di velocità sono così rideterminate: art. 142/8 euro 155 + 3 punti; art. 142/9 euro 500 + 6 punti; art. 142/9-bis euro 779 + 10 punti;
- in caso di rigetto del ricorso, la somma determinata dal giudice deve essere pagata entro 30 giorni dalla notifica della sentenza;
- la sentenza del GdP viene notificata d'ufficio anche all'organo accertatore;
- fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati apparecchi per il controllo della velocità ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità;
- per recuperare i punti decurtati, bisogna frequentare un corso e sostenere un esame, recuperando 6 punti.