Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto del Direttore Generale Motorizzazione n.3999 del 24 dicembre 2004
Documentatori fotografici di infrazioni AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - Via A.Bergamini, 50 - ROMA
Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I
TRASPORTI TERRESTRI
Direzione Generale per
VISTO l’art. 45 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni,che
prevede ,tra l’altro,l’approvazione o l’omologazione da parte del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all’accertamento ed
al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;
VISTO l’art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992,
n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della
Strada ,e successive modificazioni,che disciplina,tra l’altro, la procedura per
conseguire l’approvazione o l’omologazione dei dispositivi per l’accertamento e
il rilevamento automatico delle violazioni;
VISTO l’art. 142 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,che disciplina i limiti di
velocità;
VISTO l’art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992,
n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle
apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di
velocità;
VISTO l’art. 201 del decreto legislativo 30
aprile 1992,n. 285, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003,n. 151,convertito,con
modificazioni,in legge 1° agosto 2003,n. 214, che disciplina la notificazione
delle violazioni;
VISTI in particolare il comma 1 bis del
richiamato art.201, che elenca sotto le lettere da a) a g) i casi in cui non è
necessaria la contestazione immediata della violazione; e il comma 1 ter che
prevede che per i casi sotto le lettere b),f) e g) del comma 1 bis non è
necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento
avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate,e
tra questi le violazioni all’art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992,n.
285, e successive modificazioni;
VISTO l’art. 4 del decreto legge 20 giugno
2002,n. 121,convertito ,con modificazioni,in legge 1° agosto 2002,n.168,che
individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare
accertamenti in modo automatico,tra l’altro,delle violazioni alle norme di
comportamento di cui all’art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni;
VISTA la richiesta in data 29 dicembre 2003,
presentata dalla Società Autostrade per l’Italia S.p.A., con sede in Via A.
Bergamini, 50 – Roma - tesa ad ottenere l’approvazione di un sistema per il
controllo del rispetto dei limiti massimi di velocità denominato “SICVe” (Sistema
Informativo Controllo Velocità), che consente la rilevazione della velocità dei
veicoli in transito sia in modalità istantanea che in modalità media su un
tratto di strada di lunghezza nota ;
VISTO il voto n. 71, reso nell’adunanza del 28
aprile 2004, con il quale
CONSIDERATO che questa Direzione Generale , con
nota n.
VISTO il voto n. 243/2004, reso nell’adunanza
del 17 novembre 2004, con il quale
D E C R E T A
Art. 1 - E’ approvato il sistema per il
controllo del rispetto dei limiti massimi di velocità denominato “SICVe”
(Sistema Informativo Controllo Velocità), sia per rilevamenti in modalità
istantanea che in modalità media su un tratto di strada di lunghezza accertata,
con le seguenti prescrizioni:
- la gestione operativa del sistema deve essere
riservata esclusivamente al personale delle forze di polizia incaricato del
controllo del traffico e dell’accertamento delle violazioni;
- il trattamento dei dati sensibili
(immagini,numeri di targa. ecc) deve essere effettuato nel rispetto delle
regole generali di tutela della “privacy” e i dati, quando non più utili ai
fini dell’accertamento e della contestazione dell’infrazione, devono essere
prontamente cancellati;
- la scelta della ubicazione delle unità di
rilevamento deve essere eseguita dai competenti organi di polizia stradale,
d’intesa con l’ente proprietario o gestore della strada,tenendo conto della
intensità di traffico sul tronco stradale in esame; del rendimento del sistema,
valutato sulla base della percentuale di veicoli statisticamente ipotizzabile, che,
utilizzando gli svincoli e le aree di servizio o di parcheggio eventualmente
presenti tra le due basi,si sottraggono al corretto accertamento della velocità
media; della possibilità di poter disporre, sul tronco stradale, anche di più
basi di rilevamento da utilizzare alternativamente per gli accertamenti della
velocità media;
- per evitare contenziosi, nella modalità di
rilevamento della velocità media, è necessario che l’accertamento riguardi la
violazione di un limite massimo di velocità valido sull’intero tratto sorvegliato
e non sia riferibile a limitazioni di velocità occasionali connesse a
condizioni diverse (ambientali,cantieri,ecc.) che potrebbero interessare solo
una parte dell’intera estesa;
- gli accertamenti delle violazioni in modalità
istantanea e in modalità media non possono essere effettuati
congiuntamente,nella medesima tratta, per evitare l’applicazione di più
sanzioni per la stessa infrazione.
Art. 2. - Il sistema “SICVe” per il controllo
del rispetto dei limiti massimi di velocità può essere utilizzato solo sui tipi
di strada ove è consentito l’accertamento delle violazioni in modalità
automatica.
Art. 3. - Le apparecchiature devono essere
commercializzate unitamente al manuale per l’installazione ed uso nella
versione allegata alla domanda di omologazione della Società Autostrade per
l’Italia S.p.A..
Art. 4. - I sistemi prodotti e distribuiti
dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato
presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente
decreto, nonché il nome del fabbricante.
Roma, 24 dicembre 2004
Il DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio DONDOLINI)