D.: Perché dovrei pagare per la preparazione del ricorso? Tanti siti e forum gratuitamente forniscono consigli e pubblicano i moduli per i ricorsi.
R.: Un ricorso redatto solo su moduli e motivazioni standard ha scarse possibilità di successo. Per quanto possano sembrare tutti uguali, i verbali di accertamento delle infrazioni presentano differenze a volte sottili, anche in relazione alle circostanze specifiche dell'evento. La nostra specializzazione sui ricorsi contro verbali da Sicve Tutor consente di cogliere ogni anomalia giuridica e tecnica e di ricavarne altrettanti motivi di annullamento. Questa continua ricerca giuridica, giurisprudenziale e tecnica ovviamente ha un costo elevato in termini di tempo e risorse e deve quindi trovare una contropartita economica, seppur contenuta grazie appunto alla specializzazione nel solo settore del Sicve Tutor. La consulenza è comunque gratuita per quanto riguarda l'esame del verbale.
D.: Se si presenta il ricorso, la comunicazione dei dati del conducente deve essere comunque effettuata?
R.: Sì. Anche se questo punto non è del tutto chiarito a livello giurisprudenziale, per evitare problemi è opportuno inviare la comuniazione nei termini. In ogni caso, fino all'esito del ricorso non può essere effettuata alcuna decurtazione di punti dalla patente.
D.: In caso di più verbali a distanza ravvicinata, devo pagarli tutti?
R.: I questi casi la legge prevede la possibilità di chiedere l'applicazione di una sola sanzione (in subordine all'annullamento), il quale, valutata la sussistenza dei presupposti, accoglierà la richiesta, eventualmente con un aumento stabilito dal giudice.
D.: Quali documenti devono essere allegati al ricorso?
R.: Alla prima copia del ricorso vanno allegati: il verbale di accertamento originale, completo di relazione di notificazione e busta e della eventuale conferma di notifica che deve pervenire da Poste Italiane tramite raccomandata qualche giorno dopo il verbale se questo è stato notificato a persona diversa dal destinatario. Nel caso entrambi questi due ultimi documenti siano andati smarriti, si può comunque rimediare. Andrà inoltre allegata la documentazione che indicheremo in base al caso specifico.
D.: Se il ricorso non viene accolto, la multa raddoppia?
R.: Contrariamente al Prefetto, il Giudice di Pace non ha l'obbligo di raddoppiare l'importo in caso di ricorso respinto. Nella stragrande maggioranza dei casi, se il ricorso al Giudice di Pace non viene accolto l'importo della sanzione rimane comunque lo stesso del verbale originario.
D.: Come si calcola il termine di scadenza per la presentazione del ricorso?
R.: Si devono contare 60 giorni di calendario (compresi i festivi) a partire dal giorno successivo alla notifica. Se il deposito del ricorso avviene tramite posta raccomandata a.r., ai fini del calcolo del termine fa fede la data di spedizione. Dal 1° agosto al 15 settembre opera la sospensione dei termini processuali.
D.: Come verrò a conoscenza della data dell'udienza?
R.: Se non potete eleggere un domicilio nello stesso comune sede del Giudice di Pace al quale è stato presentato il ricorso, tutte le comunicazioni saranno depositate presso la cancelleria del Giudice di Pace stesso. Dal 13 agosto 2010, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 120 del 29 luglio 2010, le notifiche possono essere eseguite via fax o e-mail (per chi ha la firma digitale e la P.E.C.). Inoltre, per molte sedi di Giudice di Pace è attiva una procedura telematica che consente in controllo dello stato del procedimento tramite un apposito sito internet.
D.: Devo presenziare obbligatoriamente alla prima udienza?
R.: In linea di principio, in base alle sentenze della Corte Costituzionale n. 534/90 e 507/95, la mancata comparizione del ricorrente alla prima udienza senza giustificato motivo non comporta automaticamente la convalida del verbale impugnato. Solo il contestuale verificarsi di tre condizioni (Cass. 1246/08) consente al Giudice di decidere la convalida dell'atto amministrativo. In pratica però molti GdP convalidano il verbale se il ricorrente non si presenta.
D.: Devo recarmi personalmente all'udienza presso il Giudice di Pace?
R.: All'udienza bisogna comparire personalmente o tramite un proprio incaricato, indicato in calce al ricorso o con separato atto di delega.



